Coordinatore della sicurezza (CSP/CSE): quando è obbligatorio

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Quando in un cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche se non lavorano nello stesso momento, il committente deve valutare la nomina dei coordinatori per la sicurezza. Il riferimento principale è il D.Lgs. 81/2008, articolo 90.

Le sigle CSP e CSE indicano due ruoli distinti: il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Una nomina corretta non è un adempimento formale: serve a pianificare le interferenze, coordinare le imprese e ridurre i rischi durante i lavori.

Quando è obbligatorio il coordinatore della sicurezza

In base all’articolo 90, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori designa il CSP contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione e il CSE prima dell’affidamento dei lavori.

L’obbligo può sorgere anche dopo l’avvio: se i lavori erano stati affidati a un’unica impresa e successivamente entra una seconda impresa esecutrice, deve essere nominato il CSE. Per questo è importante definire fin dall’inizio chi eseguirà opere edili, impianti, serramenti, coperture o altre lavorazioni.

CSP: compiti nella fase di progettazione

  • analizza le fasi di lavoro e le possibili interferenze;
  • redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) quando previsto;
  • predispone il fascicolo con le informazioni utili per i futuri interventi sull’opera;
  • collabora con progettista e committente affinché le scelte progettuali tengano conto della sicurezza;
  • definisce organizzazione, accessi, aree di deposito e misure di coordinamento.

Il CSP interviene prima dell’apertura del cantiere. Affrontare le interferenze in progettazione evita di trasferire problemi irrisolti alla fase esecutiva.

CSE: compiti durante i lavori

  • verifica l’applicazione del PSC da parte delle imprese;
  • controlla la coerenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS);
  • coordina le imprese e organizza la cooperazione tra i soggetti presenti;
  • effettua sopralluoghi e verbalizza le verifiche;
  • contesta le inosservanze e, nei casi previsti, propone la sospensione dei lavori o sospende le lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente.

Il CSE non sostituisce il datore di lavoro, il preposto o gli obblighi delle singole imprese. Il suo compito è coordinare e verificare gli aspetti di sicurezza legati alla compresenza e all’organizzazione generale del cantiere.

PSC, POS e notifica preliminare

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il PSC descrive il cantiere, individua rischi e interferenze, definisce misure preventive, fasi operative, costi della sicurezza e procedure di coordinamento. Deve essere concreto e coerente con il progetto, non un documento standard riutilizzato senza adattamenti.

Piano Operativo di Sicurezza

Ogni impresa esecutrice redige il proprio POS, relativo all’organizzazione e ai rischi delle lavorazioni svolte. Il CSE ne verifica l’idoneità rispetto al PSC prima dell’ingresso in cantiere.

Notifica preliminare

In presenza delle condizioni previste dall’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori trasmette la notifica preliminare agli enti competenti prima dell’inizio. La necessità va verificata sul caso concreto, considerando imprese, durata ed entità presunta.

Obblighi del committente privato

Anche chi ristruttura un’abitazione può essere committente ai fini della sicurezza. Tra gli obblighi principali rientrano la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese, la nomina dei coordinatori quando dovuta e la trasmissione dei documenti richiesti.

  • non scegliere le imprese soltanto sulla base del prezzo;
  • comunicare subito se saranno coinvolti più operatori;
  • non consentire l’ingresso in cantiere prima delle verifiche documentali;
  • informare il coordinatore prima di cambiare impresa o affidare nuove lavorazioni;
  • conservare incarichi, verbali e documentazione di cantiere.

Esempio pratico: ristrutturazione a Mestre

Una ristrutturazione può coinvolgere impresa edile, elettricista e idraulico. Anche se l’elettricista entra solo dopo l’impresa edile, si tratta comunque di più imprese non contemporanee. L’organizzazione va verificata prima di affidare i lavori, insieme alla pratica edilizia necessaria.

Domande frequenti

Il coordinatore serve con una sola impresa?

In linea generale l’obbligo collegato alla pluralità di imprese non scatta se opera una sola impresa esecutrice. Restano però gli altri obblighi del committente e dell’impresa. Se successivamente entra una seconda impresa, la situazione cambia.

CSP e CSE possono essere la stessa persona?

Sì, se il professionista possiede i requisiti previsti dall’articolo 98 e riceve entrambi gli incarichi nei tempi corretti.

Il direttore lavori coincide sempre con il CSE?

No. Sono ruoli con compiti differenti. Possono essere affidati allo stesso professionista qualificato, ma devono essere formalizzati e svolti distintamente.

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Lo Studio Carcagni verifica obblighi, imprese coinvolte e documentazione, seguendo progettazione ed esecuzione della sicurezza.

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